Cass. pen. n. 4651 del 16 maggio 1997

Testo massima n. 1


In tema di peculato, deve ritenersi che nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p., «uso momentaneo» non significa istantaneo, ma temporaneo, ossia protratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di veicolo sottratto all'Amministrazione militare usato per il tempo necessario per raggiungere una vicina riserva di caccia, e subito restituito).

Normativa correlata