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Art. 313 — Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Art. 313 — Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, [ 273, 274 ], 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall’articolo 290, quando è commesso contro l’Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall’articolo 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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