Art. 313 – Codice penale – Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, [273, 274] , 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Corte cost. n. 91/1971
Non è fondata — in riferimento all'art. 3 Cost.— la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma terzo, c.p., con riguardo all'ipotesi di concorso di persone nel reato, in quanto la norma non opera alcuna discriminazione fra i cittadini che versino in identica situazione ed è perciò conforme ai principi l'indivisibilità dell'autorizzazione.