Art. 288 – Codice penale – Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato > Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello stato
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero , è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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