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Art. 287 — Usurpazione di potere politico o di comando militare

Art. 287 — Usurpazione di potere politico o di comando militare

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra [ 310 ], il colpevole è punito con l’ergastolo [ 313 ] ed è punito con l’ergastolo [ la morte ] se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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