Art. 310 – Codice penale – Tempo di guerra
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato > Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.