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Art. 244 — Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Art. 244 — Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 13597/2009

Il termine “reclutamento”contenuto nell’art. 4 della L. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento e l’utilizzazione dei mercenari (adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata più ampia rispetto all’attività di “arruolamento”contro uno Stato estero punita dall’art. 244 c.p., in quanto comprende sia l’attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego.

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Cass. pen. n. 36776/2003

L’attività di arruolamento contro uno Stato estero punita dall’art. 244 c.p. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all’art. 4 della L. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l’inquadramento dell’arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell’obbligo internazionale assunto con la Convenzione Onu del 4 dicembre 1989, ha una portata più ampia, comprendendo ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego

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