16 Mar Art. 265 — Disfattismo politico
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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