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Art. 265 — Disfattismo politico

Art. 265 — Disfattismo politico

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

  1. 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
  2. 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

  1. 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
  2. 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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