16 Mar Art. 264 — Infedeltà in affari di Stato
Posted at 13:02h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello stato > Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato [ 268 ], si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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