Art. 263 – Codice penale – Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032..
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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