Art. 249 – Codice penale – Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Chiunque , in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [7, 8].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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