Art. 7 – Codice penale – Reati commessi all’estero
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalità dello Stato italiano [241-313; c. nav. 1088];
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467];
3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [453-461, 464-466];
4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [314 ss.];
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 15084/2021
Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari quando i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la giurisdizione italiana nonostante l'intervento dei soccorritori non fosse stato causato da un abbandono volontario in acque internazionali ma da un'avaria ampiamente prevedibile date le condizioni di trasporto del natante).
Cass. pen. n. 17225/2020
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, nell'ipotesi di reato commesso da cittadino straniero fuori dal territorio dello Stato richiedente, occorre verificare la procedibilità secondo la legge italiana non con riferimento alla fattispecie concreta "sub iudice", bensì in relazione alla corrispondente ipotesi di reato commesso all'estero da cittadino italiano. (Fattispecie relativa al reato di omicidio).
Cass. pen. n. 43848/2008
È perseguibile secondo la legge italiana, ai sensi dell'art. 7, n. 4 c.p. l'appuntato dei carabinieri, in servizio presso una sede diplomatica italiana all'estero, che si attivi, dietro compenso, per procurare visti d'ingresso illegale in Italia a cittadini extracomunitari.
Cass. pen. n. 25889/2006
Il reato commesso all'estero non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del c.p., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello Stato italiano.
Cass. pen. n. 21088/2004
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla loro funzione, non è necessario un rapporto stabile di servizio con la pubblica Amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di compiti temporanei e/o di una missione occasionale. (Principio affermato con riferimento a concussione commessa all'estero da contrattiste dell'Amministrazione degli affari esteri).
Cass. pen. n. 4089/2000
Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, c.p. non è necessario un rapporto stabile di servizio con l'amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di una missione occasionale. (Fattispecie relativa a missione di aiuti in Albania).
Cass. pen. n. 2860/1992
In tema di reati commessi all'estero e di rinnovamento del giudizio (artt. 7 e seguenti, 11 c.p.), la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana, a nulla rilevando che l'ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto è stato commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto. Le norme in questione prevedono, infatti, limitatamente ai casi da esse contemplati e in presenza di alcune condizioni, la perseguibilità dei fatti penalmente rilevanti «secondo la legge italiana» al di là dei limiti territoriali, senza richiedere che tali fatti siano penalmente perseguiti anche nel territorio dello Stato in cui sono stati commessi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, premesso che il principio della doppia incriminazione, invocato dal ricorrente è sancito dalla legge penale esclusivamente in tema di estradizione, è stato ritenuto del tutto indifferente che l'evasione e il porto e detenzione illegale di armi siano o non siano perseguiti penalmente nell'ordinamento della Confederazione elvetica).