16 Mar Art. 461 — Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [ 458 ], di valori di bollo [ 459 2 ] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 45327/2005
Sussiste il concorso tra il reato di cui all’art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e quello di cui all’art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,di valori di bollo o di carta filigranata) qualora vi sia una soluzione di continuità tra l’azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest’ultimo il complesso dell’attività esplicatasi fin dall’inizio, in quanto, in tal caso, il reato di cui all’art. 461 c.p. mantiene carattere autonomo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la sussistenza del concorso tra i reati di cui agli articoli 453 e 461 c.p. nel caso di un imputato che aveva falsificato banconote da euro 50 facendole apparire da euro 250 e aveva predisposto attrezzature e materiali per la successiva falsificazione di banconote da 20 e di altre da 50 euro).
Cass. pen. n. 1043/1968
Mentre la contraffazione o l’alterazione di biglietti di Stato aventi corso legale come moneta (art. 453, nn. 1 e 2, c.p.) può eseguirsi con qualunque mezzo idoneo, anche se a ciò non specificamente destinato, l’art. 461 c.p. prende in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, non altrimenti utilizzabili, quindi, che per commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 453, 454, 459 e 460 c.p. Deve trattarsi, cioè, di strumenti aventi caratteristiche tali che la loro funzione, cioè la loro destinazione oggettiva, non possa essere che la falsificazione di monete, di carta filigranata o di valori di bollo poiché il divieto di detenzione non concerne strumenti suscettivi di uso diverso o promiscuo, anche se, per destinazione soggettiva del detentore, preordinati alla falsificazione.
[adrotate group=”11″]