Art. 460 – Codice penale – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1495/2020

In tema di reati di falso, integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l'espressione "filigrane" oggetto della condotta prevista dall'art. 461 cod. pen. si intende riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, è denominata filigrana, e non anche alla "carta filigranata", cui fa esplicito riferimento l'art. 460 cod. pen..

Cass. pen. n. 46819/2004

L'illegale detenzione di carta filigranata rende configurabile il reato di cui all'art. 460 c.p. e non quello meno grave di cui all'art. 461 c.p. stesso, atteso che l'espressione "filigrane" contenuta in detto ultimo articolo è da intendersi riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza che prende poi, nel linguaggio corrente, il nome di filigrana, mentre alla "carta filigranata" fa, per converso, esplicito riferimento l'art. 460 c.p..