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Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Art. 462 — Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto , ovvero, non essendo concorso [ 110 ] nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati , è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da dieci euro a duecentosei euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32816/2007

Non integra il delitto previsto dall’art. 462 c.p. la contraffazione di biglietti per il trasporto aereo che sia meramente finalizzata alla falsa attestazione di un pregresso espletamento di missioni e non alla loro messa in circolazione quali titoli di viaggio, in quanto il bene giuridico tutelato dalla disposizione si identifica nell’esigenza che l’attività delle imprese di pubblico trasporto sia posta al riparo da un diffuso utilizzo di titoli di viaggio falsificati. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto di cui all’art. 462 c.p., in relazione all’artificiosa predisposizione di tabelle di indennità di missione con l’allegazione di biglietti d’aereo contraffatti nelle date, negli itinerari e nell’importo, ravvisando peraltro il delitto di peculato nell’appropriazione delle somme di denaro ottenute dal responsabile di un servizio di segreteria comunale per effetto di illegittime delibere di liquidazione, artificiosamente predisposte con l’allegazione di falsa documentazione).

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Cass. pen. n. 12487/1980

Le matrici dei biglietti ferroviari e le conseguenti registrazioni contabili rientrano nella categoria degli atti pubblici, in quanto direttamente riferentisi all’aspetto documentativo e, quindi, amministrativo, della gestione di un pubblico servizio. Pertanto la loro falsificazione va ricondotta allo schema giuridico di cui all’art. 476 c.p. e non in quello di cui all’art. 462 c.p.

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