Cass. pen. n. 12487 del 25 novembre 1980
Testo massima n. 1
Le matrici dei biglietti ferroviari e le conseguenti registrazioni contabili rientrano nella categoria degli atti pubblici, in quanto direttamente riferentisi all'aspetto documentativo e, quindi, amministrativo, della gestione di un pubblico servizio. Pertanto la loro falsificazione va ricondotta allo schema giuridico di cui all'art. 476 c.p. e non in quello di cui all'art. 462 c.p.