Art. 463 – Codice penale – Casi di non punibilità
Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 2826/1983
Per la configurazione dell'esimente di cui all'art. 463 c.p., che costituisce un'ipotesi anomala di pentimento operoso introdotta dal legislatore in vista del particolare interesse di paralizzare l'azione criminosa dei falsari, l'autore del falso deve impedire l'evento prima che l'autorità ne abbia notizia. La ragione dell'esimente speciale prevista dall'art. 463 c.p. sta nell'avere il colpevole eliminato, attraverso un atto di resipiscenza, lo stato di pericolo da lui stesso e dagli eventuali altri correi provocato, evitandone le conseguenze.
Cass. pen. n. 988/1967
Perché l'imputato possa beneficiare della non punibilità prevista dall'art. 463 c.p. occorre che il di lui ravvedimento intervenga prima che l'autorità abbia notizia del fatto criminoso e prima che la circolazione dei valori contraffatti sia avvenuta.