14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2826 del 2 aprile 1983
Testo massima n. 1
Per la configurazione dell’esimente di cui all’art. 463 c.p., che costituisce un’ipotesi anomala di pentimento operoso introdotta dal legislatore in vista del particolare interesse di paralizzare l’azione criminosa dei falsari, l’autore del falso deve impedire l’evento prima che l’autorità ne abbia notizia. La ragione dell’esimente speciale prevista dall’art. 463 c.p. sta nell’avere il colpevole eliminato, attraverso un atto di resipiscenza, lo stato di pericolo da lui stesso e dagli eventuali altri correi provocato, evitandone le conseguenze.
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