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Art. 248 — Somministrazione al nemico di provvigioni

Art. 248 — Somministrazione al nemico di provvigioni

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [ 268 ], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero [ 7, 8 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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