Art. 250 – Codice penale – Commercio col nemico
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato > Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato [4 2], il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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