Art. 4 – Codice penale – Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali] , gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica [, quello delle colonie] e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato [c. nav. 2, 3]. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [c. nav. 4].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 48250/2019
In tema di giurisdizione su reati commessi all'estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizionale nazionale sui reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale commessi in territorio libico nei confronti di immigrati poi trasportati illegalmente in Italia, anche se ritenuti connessi con quelli di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, invece rientranti nella giurisdizione italiana)
Cass. pen. n. 5157/2017
L'art. 111 della Convenzione ONU sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, attribuisce allo Stato il diritto d'inseguimento della nave straniera anche in alto mare e, quindi, oltre il mare territoriale e la zona contigua, quando abbia fondati motivi di ritenere che la stessa abbia violato le sue leggi, purché detto inseguimento sia iniziato in tali zone e sempre che non sia stato interrotto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in una fattispecie in cui la nave utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari, avvistata mentre si trovava nel mare territoriale, era stata seguita senza soluzione di continuità anche in alto mare, dove era avvenuto l'abbordaggio).
Cass. pen. n. 17625/2015
In tema di immigrazione clandestina sussiste la giurisdizione nazionale anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare.
Cass. pen. n. 36052/2014
Le Autorità italiane possono esercitare poteri coercitivi personali e reali nei confronti di chiunque si trova a bordo di nave non riconducibile ad alcuno Stato, anche quando l'imbarcazione è stata controllata esclusivamente in alto mare in acque internazionali, se il soggetto ha violato le leggi della Repubblica ed è assoggettato alla sua giurisdizione in base all'ordinamento interno e in conformità delle convenzioni internazionali. (Fattispecie relativa al sequestro di una nave e all'arresto in flagranza del suo equipaggio in procedimento per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). (Conf. sentt. nn. 36053, 36054, n. 36055, e 36056/2014 non massimate). (Rigetta, Trib. lib. Catania, 07/10/2013)
Cass. pen. n. 51143/2014
In tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioè le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell'immunità - a norma dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo - costituisce un parere sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale. (Cfr. sentenze Corte di Giustizia, 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, Petriciello, nonchè ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010). (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Salerno, 20/12/2012)
Cass. pen. n. 46340/2012
L'immunità penale dell'agente consolare straniero, prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 marzo 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 9 agosto 1967 n. 804, è più circoscritta di quella diplomatica disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 ed è limitata agli atti compiuti nell'esercizio della funzione consolare. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 15/12/2010).
Colui che, quale organo di uno Stato straniero, ponga in essere "iure imperii" atti previsti dalla legge italiana come reato è soggetto alla giurisdizione penale italiana, non essendo rinvenibile nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che riconosca in tal caso una immunità funzionale in materia penale.
Cass. pen. n. 32960/2010
In tema di reati consumati in acque internazionali, per i quali vi sia un rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, il diritto di inseguimento e il principio della cosiddetta "presenza costruttiva" consentono - in virtù dell'art. 23 della "Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 29 aprile 1958", ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 - di inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi dello Stato rivierasco, purchè l'inseguimento stesso sia iniziato nel mare territoriale, o nella zona contigua, e sia proseguito ininterrottamente nelle acque internazionali, fino all'intercettamento dell'imbarcazione inseguita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rilevando che l'inseguimento di una motonave turca utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari è avvenuto oltre lo spazio delle acque territoriali, e che la Turchia, quale Stato di bandiera della predetta motonave, non ha mai aderito alla Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 01/07/2009)
Cass. pen. n. 4303/2009
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene).
Corte cost. n. 53/2007
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato e oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost., con la conseguenza che deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 60). Posto, infatti, che l'insindacabilità copre le opinioni extra moenia solo quando esse siano legate da nesso funzionale con le funzioni parlamentari, nel caso in esame nella delibera di insindacabilità mancano riferimenti ad atti tipici del parlamentare, e quelli evocati e prodotti in questo giudizio non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni contestate.
Corte cost. n. 249/2006
Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 2002, che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.: infatti, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell'on. Bossi non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la deliberazione di insindacabilità. Inoltre, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di essere delle funzioni parlamentari.
Corte cost. n. 53/2006
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un deputato e oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ex art. 68, primo comma, Cost., con la conseguenza che deve essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 60). Posto, infatti, che l'insindacabilità copre le opinioni extra moenia solo quando esse siano legate da nesso funzionale con le funzioni parlamentari, nel caso in esame nella delibera di insindacabilità mancano riferimenti ad atti tipici del parlamentare, e quelli evocati e prodotti in questo giudizio non evidenziano profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle opinioni contestate.
Cass. pen. n. 49666/2004
La norma di diritto internazionale che assicura ai vertici istituzionali e ai ministri degli esteri di uno Stato sovrano l'immunità dalla giurisdizione penale per qualsiasi attività essi pongano in essere, nell'esercizio o meno della loro funzioni, ha origine consuetudinaria e, quindi, trattandosi di norma di diritto internazionale generale, entra a far parte automaticamente dell'ordinamento giuridico italiano ed è in esso immediatamente efficace in forza del rinvio disposto dall'art. 10, comma 1 Cost.
Corte cost. n. 120/2004
Le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che l'art. 3, comma 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, comma 1, Cost., non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia parlamentare dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa ed in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. È appunto questo "nesso" il presiedo delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.