Cass. pen. n. 46340 del 19 settembre 2012

Testo massima n. 1


L'immunità penale dell'agente consolare straniero, prevista dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 marzo 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 9 agosto 1967 n. 804, è più circoscritta di quella diplomatica disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 ed è limitata agli atti compiuti nell'esercizio della funzione consolare. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 15/12/2010).

Testo massima n. 2


Colui che, quale organo di uno Stato straniero, ponga in essere "iure imperii" atti previsti dalla legge italiana come reato è soggetto alla giurisdizione penale italiana, non essendo rinvenibile nel diritto internazionale una norma consuetudinaria che riconosca in tal caso una immunità funzionale in materia penale.

Normativa correlata