16 Mar Art. 274 — Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
[ Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Corte cost. n. 193/1985
A seguito della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 273 c.p., è illegittimo, in applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’art. 274 c.p. il quale vieta la partecipazione nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l’autorizzazione governativa.
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