Corte costituzionale n. 193 del 3 luglio 1985
Testo massima n. 1
A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 273 c.p., è illegittimo, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 274 c.p. il quale vieta la partecipazione nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione governativa.
Testo massima n. 2
È illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 18 della Costituzione, l'art. 273 c.p., il quale vieta, senza autorizzazione del Governo, di promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale o sezioni di essi.