16 Mar Art. 297 — Offesa all’onore dei Capi di Stati esteri
Posted at 13:02h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello stato > Capo IV – Dei delitti contro gli stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti
[ Chiunque nel territorio dello Stato offende l’onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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