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Art. 290 — Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Art. 290 — Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Chiunque pubblicamente [ 266 ] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione [ 292bis, 313 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10173/1979

È manifestamente infondata — in relazione all’art. 21 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 290 del c.p. sotto il profilo che il predetto articolo punendo il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate impedirebbe la libera manifestazione del pensiero.

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Cass. pen. n. 7386/1978

L’art. 290 c.p. non è stato abrogato dall’art. 49 Cost. né è viziato da incostituzionalità per contrasto con la stessa norma, poiché il diritto di riunirsi in partiti politici per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, deve esercitarsi nel rispetto del prestigio delle istituzioni protette dalla suddetta norma penale, prestigio che rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, onde si pone come limite ad altri diritti protetti dalla Carta. In un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l’adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale. Quando, tuttavia la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all’istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa.

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Cass. pen. n. 5864/1978

Il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decanta, quindi, nell’abuso del diritto e cioè nel fatto-reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a sé stesso. L’elemento soggettivo del reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, consiste nella coscienza e volontà di esprimere offensivi ed aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate con l’intenzione di produrre l’evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto che l’agente non poteva non rendersi conto del carattere grossolano dell’offesa — pronunciata senza alcuna necessità e senza alcuna relazione con una obiettiva critica — e del significato vilipendioso della stessa). Integra l’elemento materiale del reato di vilipendio ogni espressione dal significato offensivo univoco esprimente disprezzo verso l’istituzione tutelata. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza fa parte delle Forze armate dello Stato e rientra, quindi, nel novero delle istituzioni il cui prestigio è tutelato dall’art. 290 del c.p.

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