14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3390 del 15 dicembre 2000
Testo massima n. 1
L’uso del telefono d’ufficio per comunicazioni private, comportando l’appropriazione in via definitiva degli impulsi elettrici mediante i quali avviene la trasmissione della voce, rende astrattamente configurabile a carico del responsabile non il reato di peculato d’uso di cui all’art. 314, comma 2, c.p. ma quello di peculato comune di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo. Tale illecito, peraltro, in tanto può concretamente ritenersi sussistente in quanto l’uso del telefono a fini privati esuli dai limiti dell’eccezionalità entro i quali esso è ammesso anche dal decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 [ emanato in attuazione dell’art. 58 bis del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 ], nulla rilevando, ai fini penali [ posto che detti limiti risultino osservati ], che sia mancata l’informativa al dirigente dell’ufficio, pure prevista dal citato decreto ministeriale, atteso che una tale mancanza, di per sè, può eventualmente importare conseguenze solo sul piano disciplinare ].
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