Cass. pen. n. 619 del 19 aprile 1995

Testo massima n. 1


È ipotizzabile la figura del peculato d'uso anche in relazione a cosa fungibile (e quindi al denaro) in quanto la condotta appropriativa nel peculato d'uso è mutuata per intero dal peculato ordinario, che è relativo ad ogni tipo di cosa (fungibile ed infungibile), mentre il comma 2 dell'art. 314 c.p. si limita ad indicare solo la condotta susseguente idonea a degradare il reato senza alcuna limitazione alle sole cose infungibili.

Normativa correlata