14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36306 del 2 novembre 2006
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del peculato la appropriazione da parte dell’ufficiale giudiziario [ o del messo di conciliazione, incaricato della notificazione di atti ] delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell’art. 154, comma secondo del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta, rispetto alle quali il predetto pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di pecunia pubblica per conto dell’Erario. [ Nell’affermare tale principio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece pervenirsi per l’appropriazione dell’eventuale ulteriore somma pari al 95% dell’ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione — cosiddetto «esubero» —, rispetto alla quale l’ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale ].
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