14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3106 del 16 novembre 1999
Testo massima n. 1
Commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall’incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall’art. 9, comma quarto, della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l’obbligo di versare l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento.
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Testo massima n. 2
In tema di misure interdittive, la inabilitazione temporanea all’esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non rientra nella figura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio ex art. 289 c.p.p., ma in quella del divieto temporaneo di determinate attività professionali ex art. 290 c.p.p.; e ciò in quanto l’attività notarile, pur essendo connotata da aspetti pubblicistici, è qualificabile come professione, caratterizzata privatisticamente e svolta dal notaio in piena autonomia nell’ambito di un ordine professionale autogestito. Ne consegue che per l’applicazione della misura in questione non è richiesto il previo interrogatorio dell’imputato; garanzia che attiene solo alla misura prevista dall’art. 289 c.p.p. per i pubblici ufficiali.
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