16 Mar Art. 315 — Malversazione a danno di privati
Posted at 13:02h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione > Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
[ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Si applicano le disposizioni del capoverso dell’articolo precedente. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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