16 Mar Art. 51 — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità [ 55 ].
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 53150/2017
In tema di delitti colposi, la scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta, quando la condotta sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di condotta negligente ed imprudente del medico nel trattamento sanitario del detenuto).
Cass. pen. n. 42576/2016
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., “sub specie”di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. (Fattispecie in cui l’imputato, controparte del cliente assistito dall’avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire “un tentativo di truffa”).
Cass. pen. n. 41099/2016
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale. (In applicazione del principio, la S.C. Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. nei confronti del giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo che, nel riferirsi all’attività professionale di un medico veterinario, aveva falsamente esposto che questi aveva millantato un intervento chirurgico mai eseguito, laddove invece, in realtà, detto intervento era stato eseguito, pur se in modo errato).
Cass. pen. n. 4031/2014
In tema di diffamazione, è configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica nel caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda – a mezzo “e mail”- la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine, con l’accusa di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del d.p.r. n. 328 del 2001, enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell’offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario.
Cass. pen. n. 38130/2013
Non è applicabile la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. nei confronti di colui che, pur essendo in stato di ebbrezza alcolica, ha eseguito l’ordine di mettersi in marcia impartito da un agente di polizia che non si era reso conto che il soggetto non era nelle condizioni psicofisiche per guidare. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l’ordine impartito non poteva considerarsi legittimo, perché emesso senza che esistessero le condizioni di fatto, e come tale non avrebbe dovuto essere eseguito dall’autista che conosceva la sua condizione di alterazione psico-fisica).
Cass. pen. n. 10964/2013
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. (La Suprema Corte in applicazione del suddetto principio di diritto ha escluso l’applicabilità dell’esimente del diritto di cronaca in un caso nel quale un giornalista aveva indicato la sua fonte nei servizi segreti ed il funzionario del Sisde, comparso in udienza, ha opposto il segreto di Stato).
Cass. pen. n. 5760/2013
Non sussiste l’esimente del diritto di cronaca, nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano nel quale sia pubblicato un articolo non firmato che affermi, contrariamente al vero, che nei confronti di un presidente dei revisori dei conti di una banca, si svolgano indagini per il reato di appropriazione indebita anziché per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza, ex art. 2638 cod. civ.; non è, infatti, irrilevante per la reputazione di un soggetto l’attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga.
Cass. pen. n. 28110/2012
L’esimente dell’esercizio del diritto non può trovare applicazione quando il diritto è dubbio o oggetto di una controversia giuridica non ancora definita in sede amministrativa o giurisdizionale. (Fattispecie in cui è stata esclusa l’esimente in relazione al delitto di interruzione di pubblico servizio per non avere i dipendenti di una scuola compiuto gli atti di ufficio, sul presupposto che non rientrassero nelle loro mansioni, avendo essi richiesto, in via giurisdizionale, il riconoscimento di quelle superiori).
Cass. pen. n. 20123/2011
La scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 c.p., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, contestata in relazione alla cosiddetta strage di Nassiriyah).
Cass. pen. n. 18896/2011
La causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 66 del 2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare) che ha abrogato la L. n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori. (In motivazione la Corte ha escluso l’applicabilità dell’esimente putativa dell’art. 51 c.p., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l’erronea convinzione della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della legge penale e, dall’altro, che la manifesta criminosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).
Cass. pen. n. 14540/2011
Ai fini dell’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. è necessario che l’attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un diritto da parte dell’agente. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale, in cui la S.C. ha negato ogni rilevanza alla pretesa dell’imputato di ottenere la restituzione di un bene asseritamente sottrattogli da terzi).
Cass. pen. n. 13702/2011
In materia di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente del diritto di cronaca nel caso in cui il giornalista abbia affermato, contrariamente al vero, l’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto soltanto sottoposto a indagini preliminari.
Cass. pen. n. 2384/2011
L’immunità assicurata ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell’esercizio delle loro funzioni, che configura una mera causa di non punibilità, trova applicazione sempre all’interno degli istituti parlamentari e, in presenza del cosiddetto nesso funzionale, anche all’esterno, ancorché vertendosi in tema di diffamazione, non siano rispettati i tre parametri che devono connotare l’esercizio del diritto di cronaca, il rispetto della verità, la rilevanza sociale e la continenza.
Cass. pen. n. 1914/2011
Ai fini dell’accertamento della sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia l’estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono, sia la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni. (Fattispecie relativa al termine “assassino”attribuito all’autore dell’omicidio in danno del filosofo Giovanni Gentile).
Cass. pen. n. 43024/2010
È configurabile la causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, costituita dall’esercizio del diritto di cronaca, nel caso in cui la notizia pubblicata riguardi episodi di violenza consumati in ambito familiare, in quanto, pur trattandosi di fatti attinenti la sfera privata, sussiste un interesse pubblico alla divulgazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l’uso della violenza in ambito familiare è circostanza esecrabile, in alcun modo lesiva della “privacy”, sicché la divulgazione della notizia ha un indubbio riflesso sociale).
Cass. pen. n. 37220/2010
In tema di reati contro l’onore, non sussiste la causa di giustificazione del diritto di critica politica qualora nel corso di una pubblica assemblea il Sindaco ed un consigliere di maggioranza accusino un consigliere di minoranza avvocato e promotore di un comitato preordinato ad impedire l’urbanizzazione di un’area verde sita nel centro abitato di avere indotto un cittadino, carpendone la buona fede, a sottoscrivere un ricorso amministrativo per impugnare una concessione edilizia relativa alla detta area verde, trattandosi di espressioni apertamente denigratorie della dignità e credibilità professionale della persona offesa e, dunque, inidonee ad assurgere alla dignità di legittima critica politica, in quanto, nella specie, l’interesse dell’opinione pubblica è quello di conoscere le ragioni delle parti politiche in contrasto sulla destinazione dell’area verde; né, d’altra parte, la contesa politica può svolgersi sul piano dell’invettiva personale, di guisa che per acquisire consensi in danno dei contraddittori sia lecito ad una parte politica diffondere in pubblico considerazioni denigratorie di carattere personale o professionale nei confronti degli oppositori.
Cass. pen. n. 33994/2010
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche.
Cass. pen. n. 27106/2010
L’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.
Cass. pen. n. 14519/2010
La liceità del ricorso agli “offendicula”va ricollegata alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Affinché, però, la difesa del diritto mediante il ricorso agli “offendicula”possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per sé e per loro stessa natura – Idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un’intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumità personale, occorre – per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. – effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli “offendicula”era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva. (Fattispecie in cui era stata predisposta, per impedire l’accesso ad un terreno, una barra chiodata nascosta nell’erba).
Cass. pen. n. 6410/2010
In tema di diffamazione a mezzo stampa ricorre la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca qualora eventi storicamente veri siano stati rappresentati in forma giuridicamente non corretta. (Fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione).
Cass. pen. n. 46107/2009
In tema di diffamazione, le critiche di scarsa professionalità e inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l’agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza. (Fattispecie relativa a diffamazione militare erroneamente ritenuta dal giudice di merito per la sola circostanza della pubblicazione di alcuni manifesti, nella città sede del corpo militare di appartenenza dell’agente e del superiore dichiaratamente offeso dal reato, che facevano riferimento a “inaudite prevaricazioni”e al mancato rispetto delle leggi perpetrati dall’ufficiale presunto diffamato).
Cass. pen. n. 32180/2009
Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 c.p.) qualora il rappresentante di un’organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest’ultima – effettuate in qualità di Capo dell’Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo – ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non espressione di una “querelle”personale ma di critica in ordine all’operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con toni aspri, eppur conferenti all’oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario,censurando atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi, intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria).
Cass. pen. n. 6064/2009
Non è applicabile la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l’ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d’istituto; in tal caso non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente rifiuto, ma ha anche il dovere di non darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. (Nella specie l’ordine aveva per oggetto la formazione, in data falsa, di una relazione contenente una ricostruzione di fatti avvenuti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, sicchè l’ordine era preordinato alla consumazione di un delitto di falso in atto pubblico e non andava eseguito ancorché le norme di principio sulla disciplina militare, contenute nella L. n. 382 del 1978, esigano un’obbedienza “pronta, rispettosa e leale”.
Cass. pen. n. 13549/2008
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che indirizzi un esposto contenente espressioni offensive nei confronti di un militare all’Autorità disciplinare dell’Arma dei carabinieri, in quanto, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., sub specie dell’esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall’art. 21 Cost. e da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi.
Cass. pen. n. 27339/2007
Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica (art. 51 c.p.) nel caso in cui — con lettera recapitata al Consiglio comunale — siano rivolte aspre critiche ad un consigliere concernenti fatti risultati veri, relativi al cumulo di molteplici cariche politiche remunerate, all’incompatibilità implicante dimissioni da alcune cariche, alla possibilità di attività professionali in conflitto con lo stesso Comune, stigmatizzandone l’attività in quanto preordinata ad «arraffare» il più possibile per sé, «fregandosene» del resto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un’opinione che, nella specie, accertata la verità dei fatti e l’applicabilità del diritto di critica politica, non è violato il limite della continenza, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario.
Cass. pen. n. 38944/2006
La speciale causa di giustificazione prevista dall’art. 68 comma primo Cost. in favore del parlamentare che esprima opinioni nell’esercizio delle proprie funzioni configura una ipotesi di legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) ed integra, come tale, una causa di giustificazione. Ne consegue che, in tal caso, la condotta è lecita, in quanto espressione dell’esercizio di un diritto che non può configurare una mera causa di esclusione della colpevolezza che lascerebbe sussistere la illiceità del fatto e, pertanto, la insindacabilità delle espressioni usate dal parlamentare, riconosciuta dall’ art. 68 Cost., giova al concorrente, ai sensi dell’art. 119 c.p.
Cass. pen. n. 29436/2006
Sussiste la scriminante di cui all’art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica) nella condotta di un giornalista ambientalista che – nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali – utilizza l’espressione «uomini squalo» nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell’opera realizzata, il termine «squalo» ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all’insulto gratuito o all’invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto all’interesse preordinato a risvegliare nonché all’indignazione dovuta alla circostanza che l’autore di tale speculazione – che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali – era perdipiù un magistrato.
Cass. pen. n. 19148/2006
Ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. per il reato di diffamazione, costituisce facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario segnalare nel corso dell’assemblea del condominio di un edificio, nel rispetto del limite della continenza e della verità del fatto, episodi costituenti reato imputabili ad altro condomino e riguardanti la cosa comune. (In applicazione di tale principi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva condannato l’imputato per diffamazione, non ammettendolo alla prova liberatoria ai sensi dell’art. 596 c.p.).
Cass. pen. n. 208/2006
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto del limite della continenza che integra la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede che il pieno soddisfacimento delle ragioni dell’informazione non debordi oltre la necessità dell’efficace comunicazione che ammette anche termini corrosivi purché preordinati ad una migliore informazione, mentre tale limite deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista si è prefisso. È, pertanto, immune da censure la decisione con cui il giudice di appello affermi l’insussistenza dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. per il superamento del limite della continenza, nel caso in cui il giornalista abbia con reiterati articoli accusato un magistrato di svolgere attività illegittima per incompatibilità, dopo che i competenti organi di vigilanza (nella specie il Cons. Superiore Magistratura ed il Ministro della giustizia), ebbero ad escludere qualsiasi rilievo, anche di carattere disciplinare, in merito a tale accusa, con la conseguenza che le pubblicazioni successive alle prime notizie si caratterizzano come ritorsioni persecutorie nei confronti del magistrato che aveva in precedenza condannato il giornalista e, comunque, appaiono chiaramente estranei all’interesse pubblico dell’informazione.
Cass. pen. n. 44395/2005
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca non può oltrepassare i limiti del rispetto della verità e dell’interesse del pubblico a essere informato; in particolare il diritto di critica, che può anche essere non obbiettivo, deve tuttavia sempre corrispondere all’interesse sociale alla comunicazione nei limiti della correttezza del linguaggio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non operante l’esimente nell’ipotesi accuse di corruzione e connivenze con la mafia le quali, formulate con contumelie e ingiurie, proprio per la loro genericità apparentemente prive di fondamento valicavano il limite del diritto di critica).
Cass. pen. n. 37463/2005
In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. è necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi che costituiscono l’essenza e la sostanza dell’intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell’esercizio del diritto di informazione ed escludere l’operatività della causa di giustificazione. (In applicazione del principio suesposto non è stata ritenuta idonea ad escludere l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a fronte della notizia vera dell’arresto di un soggetto per plurimi episodi di concussione, l’addizione di notizie imprecise sul numero delle persone concusse — 60 anziché 38 come indicato nella ordinanza cautelare — nonché sulla entità degli illeciti proventi — 300 milioni di lire anziché, come affermato nel provvedimento coercitivo, non superiori ai cento milioni).
Cass. pen. n. 19797/2005
In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo impegnato in servizio urgente di istituto se può derogare — qualora usi congiuntamente i segnalatori di allarme acustici e luminosi — alle regole sulla circolazione, non è tuttavia esonerato dall’adozione delle precauzioni necessarie per rapporto alle condizioni del traffico e della strada, così da non determinare ingiustificati pericoli per i terzi. (La Corte ha ritenuto nella fattispecie colpevole di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo militare che, non avendo adeguato la velocità del mezzo alle cattive condizioni della strada, aveva causato la morte di un commilitone trasportato).
Cass. pen. n. 15643/2005
In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l’affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte. La cronaca giudiziaria è infatti lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti.
Cass. pen. n. 49019/2004
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’attribuzione di una condotta intenzionale, che può integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continenza, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.), la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condotte illecite o moralmente disonorevoli. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 595 c.p. nell’attribuzione al soggetto passivo – nel corso di un intervento congressuale, concernente la strage di Ustica, di cui era stato contestualmente distribuito il testo scritto – dell’accusa di essere fra i «coautori di una delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana abbia mai visto», escludendo che l’inserimento di una circostanza non vera nel contesto di fortissima contrapposizione tra i fautori delle varie tesi sulle cause della strage valga – come ritenuto dalla sentenza censurata – ad integrare la sussistenza dell’esimente).
Cass. pen. n. 37435/2004
In tema di diffamazione a mezzo stampa, integra l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità ed affidabilità, che trova attuazione allorché il giornalista prima di pubblicare la notizia di un determinato fatto, avente natura di pubblico interesse, provveda ad intervistare in ordine allo stesso un soggetto particolarmente qualificato, in virtù della qualità istituzionale rivestita, il quale, nell’esprimere la propria opinione dia implicitamente per pacifico il fatto stesso; in tal caso, il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell’obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dal giornalista, e correlativamente integra – sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza – gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l’esenzione da responsabilità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrata l’esimente di cui all’art. 51 c.p. nella pubblicazione di un fatto non vero e oggettivamente offensivo – nei confronti di un procuratore della Repubblica – il quale era stato considerato come pacifico da un soggetto istituzionale, intervistato dal giornalista nella sua qualità di relatore della Commissione bicamerale sui problemi della giustizia).
Cass. pen. n. 9929/2003
Integra il delitto di calunnia la condotta dell’imputato che non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico ma rivolga all’accusatore, di cui conosce l’innocenza, accuse specifiche e idonee a determinare la possibilità dell’inizio di un’indagine penale nei suoi confronti, in quanto non ricorrono le condizioni richieste perché si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p.
Cass. pen. n. 15176/2002
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al requisito della veridicità dei fatti qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per contro, proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore.
Cass. pen. n. 10135/2002
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio della critica per assumere rilievo scriminante nei confronti di un’offesa deve essere esercitato nei limiti del diritto costituzionalmente garantito, sicché restano ugualmente punibili le espressioni inutilmente volgari, umilianti o dileggianti. Ne consegue che l’idoneità psichica di un soggetto, sebbene possa rappresentare legittimo tema di discussione nell’ambito di una controversia giudiziaria, non può essere assunto come oggetto di dibattito sulla stampa d’informazione per l’esigenza fondamentale di tutelare la riservatezza di dati ed informazioni, attinenti alla salute ed alla sfera sessuale dei singoli, che rientrano nell’ambito della tutela prevista per i dati sensibili dall’art. 22 della legge 675 del 1996. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui aveva valicato i limiti del diritto di critica la dichiarazione di un soggetto il quale aveva criticato una decisione del giudice che aveva affidato alla moglie il figlio affermando che, secondo gli psichiatri interpellati nel corso del giudizio, la donna era «una border-line che ha fatto i soldi con la perversione sessuale, una instabile e narcisista»).
Cass. pen. n. 7000/2002
In tema di diffamazione, l’esimente di cui all’art. 598 c.p. (in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell’atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento; ciò in quanto tutti gli atti funzionali all’esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l’apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale.
Cass. pen. n. 4462/2002
In tema di diffamazione a mezzo stampa non è configurabile la scriminante del diritto di cronaca per il solo fatto che il contenuto dell’articolo diffamatorio sia riproduttivo di un’arringa difensiva svolta in sede dibattimentale poiché nel processo l’esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell’altrui reputazione è scriminata dall’esercizio del diritto di difesa mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può perdere il carattere dell’illiceità solo se giustificata dall’interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che in assenza di dette condizioni la pubblicità del dibattimento non può valere di per sé a legittimare la pubblicazione della notizia in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori.
Cass. pen. n. 45163/2001
In tema di diffamazione, le espressioni utilizzate nell’ambito della c.d. “critica politica” assumono naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte per il raggiungimento di fini pubblici. Ne consegue che, in tale contesto, la valutazione dei comportamenti e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici deve essere compiuta tenendo presente il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le frasi “comportamenti irresponsabili” e “vecchie logiche” rivolte in un manifesto politico al contrapposto schieramento, fossero espressione del diritto di critica politica da considerarsi non punibile ai sensi dell’art. 51 c.p.).
Cass. pen. n. 43483/2001
In tema di diffamazione commessa col mezzo della stampa, ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca nell’ipotesi in cui una serie di fatti venga attribuita ad un gruppo di persone, perché possa dirsi soddisfatto il principio del rispetto della verità obiettiva occorre che sia specificato a quali di tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero ed a quali in modo parziale, determinandosi altrimenti nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono stati attribuiti nel loro insieme. (Fattispecie in cui era stata diffusa la notizia che un gruppo di persone era indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed altri reati, mentre la persona offesa, pur nell’ambito dello stesso procedimento, era in realtà indagato solo per il reato di utilizzo di false fatture).
Cass. pen. n. 43451/2001
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, sussiste la scriminante del diritto di cronaca nell’ipotesi in cui il curatore di un libro antologico, allo scopo di rendere e descrivere fedelmente il contesto socio-culturale cui gli autori dei testi appartengono, riporti e divulghi espressioni forti e pungenti, anche obiettivamente offensive, a condizione che i predetti brani, secondo la motivata opinione del giudice di merito, siano espressivi del patrimonio culturale e delle modalità comunicative di una certa realtà sociale, la cui conoscenza sia di interesse per la collettività. (Fattispecie relativa ad una raccolta di temi di bambini delle classi elementari, uno dei quali conteneva espressioni offensive nei confronti di un soggetto più volte apparso in programmi televisivi).
Cass. pen. n. 36348/2001
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste l’esimente del diritto di satira nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l’attività professionale da questi svolta, attraverso l’allusione a condotte lesive del dovere funzionale dell’imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione solo alla legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero. (Fattispecie relativa a un «pezzo giornalistico» di costume, con «taglio» satirico ove, accanto a rappresentazioni caricaturali dei tratti fisionomici dei magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di attività istituzionali svolte per finalità persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica).
Cass. pen. n. 31957/2001
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l’autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nell’ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta «verosimile» in relazione alle qualità personali dell’informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.
Cass. pen. n. 27656/2001
In tema di esercizio di un diritto, poiché la conversione del peccatore (anche se privato dell’ausilio sacramentale dell’eucarestia) costituisce esplicazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, non occorre che quest’ultimo sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde.
Cass. pen. n. 10331/2001
L’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca (art. 51 c.p.), relativa al reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa, va esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della notizia, per aver esasperato e travisato i fatti riferiti, oggetto di decreto che dispone il giudizio, con una arbitraria e fantasiosa ricostruzione, per dare agli stessi una dimensione artatamente drammatica e sensazionale.
Cass. pen. n. 12489/2000
In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l’effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell’agente appartenente alle forze di polizia che, nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall’ordine di recarsi «con urgenza» in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell’obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza.
Cass. pen. n. 12472/2000
L’esimente della obbedienza gerarchica dovuta ad un ordine militare non è applicabile nel caso di reato commesso alla guida di un autoveicolo, atteso che la relativa responsabilità incombe anche sul conducente, cui compete, nella concreta esecuzione della manovra, il diritto-dovere di valutare e scegliere le più opportune modalità di esecuzione dell’ordine ricevuto.
Cass. pen. n. 11634/2000
Il riconoscimento della sussistenza dell’esimente dell’adempimento del dovere, nell’ipotesi di un cittadino che collabori ad un operazione di polizia nella veste di “agente provocatore”, è subordinato all’accertamento che egli non travalichi, nella propria condotta, i limiti di un’attività di mero controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui. (Nella fattispecie, relativa ad operazione antidroga compiuta con l’aiuto di un privato, e dunque fuori dal caso previsto dall’art. 97 D.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha ritenuto che l’agente provocatore, oltrepassando i limiti nel principio definiti, abbia svolto un’opera di istigazione al reato, e che pertanto, dovendo egli essere escusso nel corso dette indagini preliminari successive, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall’inizio, in qualità di indagato, con la conseguenza dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in qualità di testimone nei confronti dei terzi).
Cass. pen. n. 5941/2000
Ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l’interesse che i fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell’esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l’obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte. (Nella fattispecie la Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile, ha affermato che l’avere il giornalista ricavato i fatti dall’esposto di un privato, non lo esime dal dovere di verifica e controllo della veridicità della notizia).
Cass. pen. n. 3287/2000
In tema di diffamazione sia specifica che generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell’art. 51 c.p. e dell’art. 21 Cost. e, in particolare, dell’esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione dell’altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l’informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non tendenziosa. (Fattispecie relativa ad attribuzione, in un programma televisivo di fatto diffamatorio determinato desunto da procedimento penale in corso. Riconoscendo la sussistenza del diritto di critica la Corte ha evidenziato l’interesse del pubblico a conoscere i particolari relativi al soggetto pretesamente diffamato).
Cass. pen. n. 1952/2000
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante di cui all’articolo 51 c.p. sotto il profilo putativo ex articolo 59, primo comma, c.p., purché il cronista abbia assolto all’onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l’errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. L’errore, che assume rilevanza ai fini della configurabilità della scriminante putativa, non deve vertere, perciò, sull’attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l’affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente «prova» della verità, per quanto autorevole possa essere. Ne consegue che quando il cronista fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, la prova di aderenza al sodalizio della persona qualificata come associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell’autorità giudiziaria. (Fattispecie nella quale il cronista aveva riferito erroneamente che alcuni soggetti erano «componenti di una potentissima consorteria di ex cutoliani»).
Cass. pen. n. 6302/1999
In tema di adempimento di un dovere, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 97 D.P.R. 309/90 e 12-quater legge 356/1992, il privato, il cui intervento come agente provocatore sia giustificato da un ordine della polizia giudiziaria, non è punibile ai sensi dell’art. 51 c.p., specie quando il suo intervento si risolve in un’attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell’altrui condotta illecita. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dagli imputati all’agente, e da questi registrate quale strumento e longa manus della polizia giudiziaria; la Corte le ha ritenute legittimamente acquisite agli atti processuali e utilizzate ai fini probatori).
Cass. pen. n. 2518/1999
In materia di diffamazione, perché l’esimente del diritto di cronaca possa trovare riconoscimento — anche sotto il profilo della putatività — occorre che il divario tra fatti narrati e fatti accaduti sia riconducibile ad una percezione difettosa o erronea malgrado l’adempimento di ogni obbligo o onere nel controllo, nell’esame e nella verifica dei fatti medesimi.
Cass. pen. n. 1400/1999
Poiché lo Stato italiano non ha ancora dato completa attuazione alla normativa costituzionale di cui all’art. 6 Cost., rendendo concreto il diritto dei cittadini appartenenti alla minoranza riconosciuta di lingua slovena di rivolgersi nella madrelingua alle autorità amministrative italiane, non può invocare le scriminanti dell’esercizio di un diritto o della legittima difesa, neppure nella forma putativa, per la pregiudiziale mancanza della essenziale condizione dell’esistenza di un «diritto», il cittadino appartenente a tale minoranza linguistica che, avendo chiesto al presidente di un seggio elettorale — in occasione di una consultazione referendaria — di conferire con i componenti nella madrelingua e di ottenere la traduzione del quesito referendario in lingua slovena, avuta risposta negativa, abbia usato resistenza nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine (che, inoltre, oltraggiava), i quali, per ordine del presidente, e a seguito di reiterate proteste da parte dell’interessato, provvedevano al suo allontanamento coattivo dal seggio.
Cass. pen. n. 13563/1998
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa è configurabile l’esimente dal diritto di satira, distinto da quelli di cronaca e di critica, che mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti. La satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purché attraverso la metafora pure paradossale sia comunque riconoscibile se non un fatto o comportamento storico l’opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sé devono essere di interesse sociale. Pertanto, può offrirne la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone contenuti che sfuggono all’analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere. Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell’espressione. Ma, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, secondo cui è superato il limite della continenza in una vignetta, che lede la femminilità dell’offesa, raffigurata nell’atto di praticare una “fellatio” al microfono di cui è dotato il seggio senatoriale, la qual cosa suscita disprezzo verso la sua persona).
Cass. pen. n. 8036/1998
In tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51 c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che l’imputato era stato arrestato).
Cass. pen. n. 7967/1998
La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulla fonte.
Cass. pen. n. 11905/1997
Il diritto di critica, che nel corso delle competizioni elettorali consente anche toni aspri e di disapprovazione, non deve trasmodare nell’attacco personale e nella pure contumelia. La polemica politica in nessun caso può perciò giustificare l’uso di espressioni quali: “pidocchio, mascalzone, burattino” rivolte all’indirizzo di un antagonista.
Cass. pen. n. 6271/1997
In tema di oltraggio a un pubblico ufficiale, quando l’espressione altrimenti offensiva è strettamente funzionale al ristabilimento della corretta azione dell’ufficio, questa deve considerarsi come lecita manifestazione di diritto di critica che prevale sulle esigenze repressive oggetto dell’art. 341 c.p. L’ambito di operatività di tale norma va infatti correlato al suo presupposto di validità: quello che la tutela del prestigio del pubblico ufficiale sia strumentale all’ulteriore interesse del buon andamento amministrativo, eretto a valore fondamentale nell’art. 97 della Costituzione. (Fattispecie nella quale un consigliere comunale, in una seduta consiliare, si era rivolto al sindaco con le espressioni “tu sei ubriaco… vai a dormire… sempre ti addormenti”: la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di oltraggio non ammettendolo a provare che il sindaco, durante quella seduta, era effettivamente ubriaco, condizione in cui frequentemente versava).
Cass. pen. n. 891/1997
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l’autore dell’articolo.
Cass. pen. n. 601/1997
Allorquando il reato di maltrattamento di animali viene in evidenza con riferimento a comportamenti che costituiscono l’esercizio di pratiche venatorie, occorre tener conto, oltre che della norma di cui all’art. 727 c.p., come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, anche delle disposizioni che regolano l’esercizio della caccia, di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157. E ciò non perché le norme della predetta legge si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, dato che è diversa la loro oggettività giuridica, ma perché un comportamento venatorio che è consentito dalla predetta legge n. 157 del 1992, ed è quindi considerato lecito, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali, anche se idoneo a cagionare sofferenze agli animali stessi. Infatti, per la scelta non manifestamente irragionevole operata dal legislatore, è stato ritenuto prevalente l’interesse a garantire l’esercizio della caccia, per cui una pratica venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere punita a norma dell’art. 727 c.p. perché il fatto è scriminato dall’art. 51 c.p., costituendo l’esercizio di un diritto. Ovviamente non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata legge n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottoponga l’animale ad un aggravamento di sofferenze che non trovi giustificazione nelle esigenze della caccia.
Cass. pen. n. 5889/1996
Per la configurazione dell’esimente dell’esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 c.p., il diritto — il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente — deve essere un vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso. È necessario, altresì, che l’attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché — in caso contrario — si superano i confini dell’esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell’art. 51 c.p. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che abitare un immobile anteriormente al rilascio della licenza di abitabilità significa non «esercitare» il diritto di proprietà, ma «abusare» di esso, ed a nulla rilevano l’inerzia o il ritardo della P.A.).
Cass. pen. n. 11962/1995
Una pratica venatoria che è consentita dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 non può essere punita a norma dell’art. 727 c.p. (maltrattamento di animali), poiché il fatto è scriminato a norma dell’art. 51 c.p. in quanto costituisce l’esercizio di un diritto. Non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della citata L. n. 157 del 1992, per le sue concrete modalità di attuazione sottopone l’animale ad un aggravamento di sofferenze non giustificate dalle esigenze della caccia. (Nella specie la Suprema Corte, considerato che la L. n. 157 del 1992 all’art. 21 vieta l’uso di uccelli come richiamo nel caso in cui l’animale è legato per le ali, mentre nella specie l’allodola venne legata con una imbracatura attorno al corpo, ha ritenuto che gli imputati adattarono una pratica venatoria consentita dalla predetta legge, sia perché non espressamente vietata e sia perché certamente meno dolorosa per l’animale rispetto a quella per la quale è stato fissato il divieto).
Cass. pen. n. 11664/1995
In tema di diffamazione a mezzo stampa, affinché sia riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p., non occorre che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essa emergano chiaramente dalla modalità della sua estrinsecazione. (Fattispecie riguardante la trasmissione televisiva «novantesimo minuto», nella quale il giudizio critico era espresso con una serie di aggettivi – quali lento, confuso, approssimato, zeppo di errori – tutti riferiti al programma).
Cass. pen. n. 10332/1995
In materia di diffamazione a mezzo stampa, quando il giornalista proponga una plausibile ricostruzione di un avvenimento contraddittoriamente rappresentato nelle dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni, riportate nell’articolo, il persistente dubbio circa l’attendibilità della ricostruzione dei fatti, così offerta, si riflette sull’esistenza del diritto di cronaca ed impone il proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 3, c.p.p. (dubbio sulla causa di giustificazione). (Fattispecie nella quale la disposizione di cui all’art. 530, comma 3, c.p.p. non attribuisce il diritto di dare informazioni su fatti diffamatori la cui verità non sia certa).
In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando le versioni dei protagonisti e dei testimoni di un determinato episodio siano contrastanti, il giornalista può proporre una propria ricostruzione dei fatti, dal momento che la cronaca richiede anche valutazioni. Occorre, tuttavia, che ricorrano due condizioni: a) che la ricostruzione proposta non sia palesemente incompatibile con il senso complessivo delle dichiarazioni raccolte, poiché queste non devono costituire meri pretesti di una tesi preconcetta; b) che risulti dal testo che la narrazione ricostruttiva è frutto dell’interpretazione delle suddette dichiarazioni e non di un’esperienza diretta del giornalista. (Fattispecie nella quale in un articolo pubblicato sul quotidiano «Gazzetta dello Sport», intitolato «Incredibile western alla pugliese», si riferiva dell’aggressione fisica e della minaccia con una pistola subite dall’allenatore della squadra del Rutigliano ad opera del presidente della squadra del Nola, mentre la presenza dell’arma era rimasta dubbia nelle valutazioni dei giudici di merito).
Cass. pen. n. 9464/1995
In tema di esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 c.p., nella nozione di diritto scriminante rientra ogni potere giuridico di agire, quale che sia la relativa denominazione adottata; così nella facoltà d’arresto da parte dei privati, di cui all’art. 242 c.p.p. 1930 (ripetuto nell’art. 383 del codice vigente), in cui più che un vero e proprio diritto soggettivo, deve considerarsi sussistente un diritto potestativo, poiché la legge attribuisce l’esercizio di una potestas ordinariamente riservata agli organi dello Stato, al privato, il quale può espletarlo con i limiti propri assegnati all’analogo potere statuale. Pertanto, con il potere di arresto è connesso il potere-dovere di inseguimento dell’arrestando datosi alla fuga, e, nel concreto svolgimento dell’inseguimento, operato in flagranza, non possono applicarsi le rigorose norme del codice della strada, ma soltanto i canoni della prudenza e della diligenza secondo il criterio della culpa lata: diversamente opinando, si finirebbe col riconoscere al fuggitivo una sostanziale impunità, poiché è evidente che quest’ultimo durante la fuga non osserva le norme del codice della strada. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che nella condotta dell’imputato i giudici di merito correttamente avevano escluso l’esistenza degli estremi della colpa sotto il profilo della violazione delle norme della circolazione attinenti alla velocità ed alla mano da tenere).
Cass. pen. n. 9299/1995
L’attività di un agente di polizia che — in esecuzione dell’ordine di servizio ricevuto di inserirsi in un individuato traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di assicurarne le prove e individuarne i partecipanti — contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa — pur in ipotesi di inapplicabilità dell’art. 97, D.P.R. n. 309/1990 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti — non può ritenersi estranea all’ambito dell’art. 51 c.p., ossia all’adempimento di un dovere di polizia giudiziaria, in quanto finalizzata alla ricerca delle prove, alla individuazione dei responsabili e al contenimento di una illecita attività, nota alla polizia e in corso di svolgimento. Ne consegue che non sussiste incompatibilità con l’ufficio di testimone del predetto agente di polizia, il quale in virtù della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p., non ha mai assunto la posizione di indagato di reato connesso o collegato.
Cass. pen. n. 5789/1995
Non esorbita dai limiti del diritto di difesa l’imputato che, in sede di interrogatorio definisca, sia pure per implicito, falso un atto di polizia giudiziaria solo per quanto attiene alla veridicità della denuncia a suo carico in esso contenuta. Egli pertanto non è punibile a titolo di calunnia in danno dell’autore di detto atto di polizia giudiziaria, stante la presenza di una causa di esclusione della pena in forza del legittimo esercizio di difesa, purché questo si esplichi quale unico e necessario mezzo di confutazione dell’imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l’accusa (implicita od esplicita) formulata dall’imputato e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti.
Cass. pen. n. 12576/1994
I limiti posti alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all’utilizzazione degli offendicola concernono anche gli animali. L’esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall’esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l’uso degli offendicola nei limiti in cui i medesimi appaiono necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l’imputata non punibile ex art. 51 c.p. dal reato di maltrattamento di animali, la S.C. ha osservato che vi erano altre azioni [ uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti ] alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo [ rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte ad allontanare i gatti ] e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell’art. 51 c.p. tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).
Cass. pen. n. 6425/1994
Fuori dalle ipotesi disciplinate dall’art. 97 del D.P.R. n. 309/1990, l’attività del cosiddetto agente provocatore che, d’accordo con la polizia giudiziaria, propone ad uno spacciatore e realizza la compravendita di droga al fine di farlo arrestare, è del tutto fuori dalla sfera di operatività dell’art. 51 c.p., ossia dell’adempimento di un dovere di polizia giudiziaria. Non può farsi discendere dall’obbligo della polizia giudiziaria di ricercare le prove dei reati e di assicurare i colpevoli alla giustizia l’esclusione, ex art. 51 c.p., della responsabilità del cosiddetto agente provocatore di polizia giudiziaria, giacché è adempimento di un dovere (art. 219 c.p.p. del 1930 e art. 55 c.p.p.) perseguire i reati commessi, non già di suscitare azioni criminose al fine di arrestarne gli autori.
In materia di stupefacenti, fuori dalla rigorosa e dettagliata normativa espressamente disciplinata dall’art. 97 del D.P.R. n. 309/1990 al fine di controllare un’attività delicatissima e soggetta ad alto rischio di inquinamento, non è consentito alcun margine interpretativo per introdurre scriminanti o cause di non punibilità per i privati collaboratori della polizia giudiziaria. Ne consegue che, fuori dalla ipotesi di cui all’art. 97 citato, il cosiddetto agente provocatore, anche se appartenente alla polizia giudiziaria, non è punibile ex art. 51 c.p. soltanto se il suo intervento è indiretto e marginale nell’ideazione ed esecuzione del fatto, se cioè il suo intervento costituisce prevalentemente attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell’altrui illecita condotta. Egli è invece punibile, a titolo di concorso nel reato, se la sua condotta si inserisce con rilevanza causale rispetto al fatto commesso dal provocato, nel senso che l’evento delittuoso che si produce è riferibile anche alla condotta dell’agente provocatore.
Cass. pen. n. 6650/1992
Il diritto di difesa comporta, oltre a facoltà di vario genere e ad obblighi di informazione, la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un’autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; cioè il diritto di difesa non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato, condannato per bancarotta documentale, sosteneva, deducendo violazione degli artt. 51 c.p. e 24 Cost., che per il principio nemo tenetur se detegere dovevano ritenersi giustificate le irregolarità contabili dirette a mascherare le attività corruttrici).
Cass. pen. n. 15850/1990
La disposizione dell’art. 51 c.p. che considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati se commessi per adempiere ad un dovere derivante da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, prende in considerazione esclusivamente i rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche i rapporti di diritto privato, come quelli intercorrenti tra i privati datori di lavoro ed i loro dipendenti.
Cass. pen. n. 15371/1990
Non integra la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. l’ordine impartito dal dirigente di una casa privata di ricovero per anziani, neanche sotto il profilo dell’esimente putativa.
Cass. pen. n. 2218/1990
In tema di cause di giustificazione, è esclusa la responsabilità penale dell’agente provocatore funzionario di polizia giudiziaria, qualora possa ravvisarsi nel suo operato l’adempimento di un dovere, in relazione alla norma contenuta nell’art. 219 c.p.p., che fa obbligo alla polizia di assicurare le prove dei reati e di ricercarne i colpevoli. Qualora si tratti di un privato, che operi come agente provocatore, è necessario, per l’esclusione della punibilità, che il suo intervento sia giustificato da un ordine della pubblica autorità, sicché possa, per questa via, trovare applicazione la scriminante di cui all’art. 51 c.p. Ne consegue che tale scriminante non opera quando il proposito criminoso sia suscitato e determinato dal provocatore unicamente a fine di vendetta o di lucro ovvero nella prospettiva di fruizione di un premio. (Fattispecie in cui taluno, al fine di vendicarsi per torti ricevuti, aveva richiesto la fornitura di una partita di droga informandosi circa l’itinerario che il corriere avrebbe seguito, sì da avvertire organi di polizia giudiziaria prospettando un intervento d’intercettazione. La Corte ha escluso che il provocatore potesse andare esente da pena, esprimendo il principio sopra massimato).
Cass. pen. n. 4194/1987
Per l’applicazione della scriminante dell’art. 51 c.p., è necessario che l’ordine sia legittimo, ossia promanante dalla autorità competente, che sia stato dato nella forma prescritta e che, infine, il suo contenuto rientri nell’esplicazione del servizio del subordinato quanto all’essenza, ai mezzi ed al fine.
Cass. pen. n. 9368/1985
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere scrimina nei limiti in cui esso è riconosciuto, dovendosi verificare, per l’applicabilità della scriminante, una convergenza di norme in conflitto. Ne consegue che tra la prescrizione imposta ad un soggetto di non allontanarsi senza preventiva autorizzazione dal proprio domicilio e il diritto-dovere dello stesso di accudire al proprio lavoro non vi è alcun conflitto, potendo lo stesso essere debitamente autorizzato ad allontanarsi dal comune del proprio domicilio e, pertanto, non è applicabile la scriminante sopra indicata.
Cass. pen. n. 7866/1984
L’esimente dell’adempimento di un dovere si applica a condizione che l’ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile. Ciò non si verifica quando l’ordine si concreta nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato, perché, il manifesto carattere delittuoso del comportamento ordinato, comporta la sindacabilità dell’ordine impartito e ne esclude l’efficacia esimente sotto il profilo non solo obiettivo ma anche putativo.
Cass. pen. n. 9424/1983
L’insindacabilità dell’ordine del superiore, ai fini dell’esimente dell’adempimento di un dovere, va intesa con il limite razionale dell’inefficacia vincolativa di un ordine che abbia ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso secondo un generale apprezzamento, qual è quello, ad esempio, di registrare in un atto pubblico un’attestazione manifestamente non veritiera.
Cass. pen. n. 9250/1982
Il diritto, il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente, deve essere un vero e proprio diritto soggettivo, protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso. (Fattispecie relativa a decisione, annullata dalla Suprema Corte, che, in tema di lesioni colpose, aveva ritenuto la scriminante dell’esercizio del diritto alla circolazione nella condotta del conducente di un autobus di linea che aveva invaso l’altra corsia, allo scopo di superare una fila di auto in sosta in prossimità di una curva, ed era venuto a collisione con altro veicolo proveniente in senso contrario).
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