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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10964 del 8 marzo 2013

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10964 del 8 marzo 2013

Testo massima n. 1

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. [ La Suprema Corte in applicazione del suddetto principio di diritto ha escluso l’applicabilità dell’esimente del diritto di cronaca in un caso nel quale un giornalista aveva indicato la sua fonte nei servizi segreti ed il funzionario del Sisde, comparso in udienza, ha opposto il segreto di Stato ].

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