14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9464 del 7 settembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 c.p., nella nozione di diritto scriminante rientra ogni potere giuridico di agire, quale che sia la relativa denominazione adottata; così nella facoltà d’arresto da parte dei privati, di cui all’art. 242 c.p.p. 1930 [ ripetuto nell’art. 383 del codice vigente ], in cui più che un vero e proprio diritto soggettivo, deve considerarsi sussistente un diritto potestativo, poiché la legge attribuisce l’esercizio di una potestas ordinariamente riservata agli organi dello Stato, al privato, il quale può espletarlo con i limiti propri assegnati all’analogo potere statuale. Pertanto, con il potere di arresto è connesso il potere-dovere di inseguimento dell’arrestando datosi alla fuga, e, nel concreto svolgimento dell’inseguimento, operato in flagranza, non possono applicarsi le rigorose norme del codice della strada, ma soltanto i canoni della prudenza e della diligenza secondo il criterio della culpa lata: diversamente opinando, si finirebbe col riconoscere al fuggitivo una sostanziale impunità, poiché è evidente che quest’ultimo durante la fuga non osserva le norme del codice della strada. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto che nella condotta dell’imputato i giudici di merito correttamente avevano escluso l’esistenza degli estremi della colpa sotto il profilo della violazione delle norme della circolazione attinenti alla velocità ed alla mano da tenere ].
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