Cass. pen. n. 6650 del 2 giugno 1992

Testo massima n. 1


Il diritto di difesa comporta, oltre a facoltà di vario genere e ad obblighi di informazione, la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; cioè il diritto di difesa non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, condannato per bancarotta documentale, sosteneva, deducendo violazione degli artt. 51 c.p. e 24 Cost., che per il principio nemo tenetur se detegere dovevano ritenersi giustificate le irregolarità contabili dirette a mascherare le attività corruttrici).

Normativa correlata