14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36348 del 9 ottobre 2001
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, non sussiste l’esimente del diritto di satira nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l’attività professionale da questi svolta, attraverso l’allusione a condotte lesive del dovere funzionale dell’imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione solo alla legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero. [ Fattispecie relativa a un «pezzo giornalistico» di costume, con «taglio» satirico ove, accanto a rappresentazioni caricaturali dei tratti fisionomici dei magistrati interessati, si faceva trapelare lo svolgimento di attività istituzionali svolte per finalità persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]