14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29436 del 25 agosto 2006
Testo massima n. 1
Sussiste la scriminante di cui all’art. 51 c.p. [ esercizio del diritto di critica ] nella condotta di un giornalista ambientalista che – nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali – utilizza l’espressione «uomini squalo» nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell’opera realizzata, il termine «squalo» ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all’insulto gratuito o all’invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto all’interesse preordinato a risvegliare nonché all’indignazione dovuta alla circostanza che l’autore di tale speculazione – che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali – era perdipiù un magistrato.
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