14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19148 del 31 maggio 2006
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. per il reato di diffamazione, costituisce facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario segnalare nel corso dell’assemblea del condominio di un edificio, nel rispetto del limite della continenza e della verità del fatto, episodi costituenti reato imputabili ad altro condomino e riguardanti la cosa comune. [ In applicazione di tale principi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva condannato l’imputato per diffamazione, non ammettendolo alla prova liberatoria ai sensi dell’art. 596 c.p. ].
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