Cass. pen. n. 1914 del 21 gennaio 2011

Testo massima n. 1


Ai fini dell'accertamento della sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia l'estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono, sia la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni. (Fattispecie relativa al termine "assassino" attribuito all'autore dell'omicidio in danno del filosofo Giovanni Gentile).

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