Cass. pen. n. 11905 del 18 dicembre 1997

Testo massima n. 1


Il diritto di critica, che nel corso delle competizioni elettorali consente anche toni aspri e di disapprovazione, non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pure contumelia. La polemica politica in nessun caso può perciò giustificare l'uso di espressioni quali: “pidocchio, mascalzone, burattino” rivolte all'indirizzo di un antagonista.

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