Cass. pen. n. 891 del 5 febbraio 1997

Testo massima n. 1


In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo.

Testo massima n. 2


Nel delitto di diffamazione col mezzo della stampa, il danno cagionato alla persona offesa, non essendo patrimoniale e non avendo funzione reintegrativa, non può essere quantificato se non con valutazione equitativa, rispettando l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità del danno ed ammontare dell'indennizzo; in tale delitto, la gravità non può che essere rapportata all'entità del discredito causato dalla notizia giornalistica.

Normativa correlata