14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 891 del 5 febbraio 1997
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere [ oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza ] o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l’autore dell’articolo.
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Testo massima n. 1
Nel delitto di diffamazione col mezzo della stampa, il danno cagionato alla persona offesa, non essendo patrimoniale e non avendo funzione reintegrativa, non può essere quantificato se non con valutazione equitativa, rispettando l’esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità del danno ed ammontare dell’indennizzo; in tale delitto, la gravità non può che essere rapportata all’entità del discredito causato dalla notizia giornalistica.
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