14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31957 del 20 agosto 2001
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca [ sotto il profilo putativo ] quando l’autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nell’ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile [ anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta «verosimile» in relazione alle qualità personali dell’informatore ], il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.
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