14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32180 del 6 agosto 2009
Testo massima n. 1
Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale [ art. 51 c.p. ] qualora il rappresentante di un’organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest’ultima – effettuate in qualità di Capo dell’Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo – ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti [ Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la missiva non espressione di una “querelle” personale ma di critica in ordine all’operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con toni aspri, eppur conferenti all’oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario,censurando atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi, intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria ].
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