14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7000 del 21 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione, l’esimente di cui all’art. 598 c.p. [ in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria ] costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall’art. 51 c.p. [ esercizio di un diritto o adempimento di un dovere ] ed è applicabile anche alle offese contenute nell’atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento; ciò in quanto tutti gli atti funzionali all’esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l’apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale.
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