Cass. pen. n. 6302 del 19 maggio 1999

Testo massima n. 1


In tema di adempimento di un dovere, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 97 D.P.R. 309/90 e 12-quater legge 356/1992, il privato, il cui intervento come agente provocatore sia giustificato da un ordine della polizia giudiziaria, non è punibile ai sensi dell'art. 51 c.p., specie quando il suo intervento si risolve in un'attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui condotta illecita. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dagli imputati all'agente, e da questi registrate quale strumento e longa manus della polizia giudiziaria; la Corte le ha ritenute legittimamente acquisite agli atti processuali e utilizzate ai fini probatori).

Testo massima n. 2


L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta.

Testo massima n. 3


Le registrazioni di conversazione tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori non necessitano all'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di «intercettazioni» telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni.

Normativa correlata