10 Gen Art. 2054 — Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [ 1523 ], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 22449/2017
Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà”, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto.
Cass. civ. n. 15313/2017
In caso di scontro tra autoveicoli, il trasportato a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente secondo le rispettive colpe, ex art. 2055 c.c., ove abbiano risarcito per intero il danno, e fermo restando che l’azione per il conseguimento dell’intera posta risarcitoria, proposta dal danneggiato avverso il conducente di uno solo dei veicoli coinvolti, non implica di per sé una remissione tacita del debito del corresponsabile, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima una volontà inequivoca del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo .
Cass. civ. n. 13703/2017
Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 9278/2017
La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente, purchè egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa delle repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell’impossibilità di evitare l’impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti).
Cass. civ. n. 8663/2017
L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo).
Cass. civ. n. 4551/2017
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Cass. civ. n. 4130/2017
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l’impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l’assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l’impatto ed il punto di collisione tra i veicoli).
Cass. civ. n. 8051/2016
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Cass. civ. n. 4755/2016
Le risultanze del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) costituiscono prova presuntiva in ordine al proprietario dell’autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria, ma non dal mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri, senza la specificazione della documentazione da essi presa in visione al fine di rilevare un diverso proprietario del veicolo.
Cass. civ. n. 1820/2016
Il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l’impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del proprietario, il quale, pur esigendo che l’uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti).
Cass. civ. n. 5399/2013
L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
Cass. civ. n. 4021/2013
In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Cass. civ. n. 14959/2012
Il conducente di un veicolo a motore, per liberarsi dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma primo, c.c., non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l’onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza.
Cass. civ. n. 9528/2012
Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Cass. civ. n. 3704/2012
La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro
Cass. civ. n. 947/2012
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, la norma dell’art. 91, comma 2, del vigente codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285) – la quale ha introdotto il principio della responsabilità del locatario del veicolo concesso in locazione finanziaria (“leasing”) in solido con quella del conducente, prevista dall’art. 2054, terzo comma, c.c. – ha natura non retroattiva, per cui non si applica ai sinistri stradali verificatisi prima della sua entrata in vigore, per i quali rimane la responsabilità solidale del proprietario o degli altri soggetti di cui al citato art. 2054, terzo comma.
Cass. civ. n. 8409/2011
La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico .
Cass. civ. n. 524/2011
In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l’automobilista ha l’obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l’investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell’ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente).
Cass. civ. n. 8366/2010
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sè fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la presenza di un passeggero a bordo di un ciclomotore avesse avuto incidenza causale sul sinistro determinato dall’urto del veicolo contro una barriera protettiva a seguito dell’abbagliamento del conducente, in ragione del solo fatto che detta presenza fosse normativamente vietata).
Cass. civ. n. 24689/2009
In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard-rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l’impatto. Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell’investimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irragionevole, cassandola con rinvio, la decisione della Corte di merito che, pur avendo accertato la condotta imprudente ed imprevedibile del pedone, aveva escluso che essa potesse avere concorso a determinare l’evento mortale dello stesso, causato da due sopravvenuti ulteriori investimenti di veicoli).
Cass. civ. n. 10304/2009
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. – che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi – ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso.
Cass. civ. n. 9550/2009
In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Cass. civ. n. 4055/2009
Il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità.
Cass. civ. n. 18872/2008
In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi d’investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell’art. 2054 cod. civ e, pertanto, l’assicuratore ha l’onere della prova di un’eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell’esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell”‘an debeatur” dell’illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.
Cass. civ. n. 8292/2008
Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’art. 2055 c.c. Tale principio non subisce deroghe nell’ipotesi in cui ii vettore corresponsabile del sinistro sia anche il genitore e legale rappresentante del trasportato minorenne, ed abbia proposto la domanda di risarcimento in nome e per conto di quest’ultimo: in tale ipotesi, pertanto, l’eventuale concorso di colpa del genitore conducente del veicolo è inopponibile al minore trasportato su esso (fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 141 del codice delle assicurazioni).
Cass. civ. n. 26523/2007
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.
Cass. civ. n. 24745/2007
In caso d’investimento da parte di un’automobile, di un pedone situato oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la responsabilità del conducente ex art. 2054, primo comma, c.c. deve presumersi esclusiva salvo l’assolvimento dell’onere della prova, incombente sull’autore del danno di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l’esistenza di un concorso di colpa del pedone a causa dell’ingombro della sede stradale, se tale circostanza non costituisce concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortuito e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova liberatoria posta a carico del conducente.
Cass. civ. n. 22336/2007
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054 comma primo c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità per l’intero danno nei confronti del trasportato danneggiato da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed ha cassato, con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto applicazione a favore del Fondo medesimo della presunzione di cui all’art. 2054 comma primo c.c. escludendone la responsabilità per metà del danno).
Cass. civ. n. 17397/2007
In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere — nella misura del 60 per cento — il concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore).
Cass. civ. n. 21249/2006
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.
Cass. civ. n. 13268/2006
In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludente la responsabilità del conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l’impatto con altro autoveicolo, ritenendo provato presuntivamente — sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico — che l’impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo).
Cass. civ. n. 12108/2006
Il conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 107 c.s. deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 10031/2006
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il pos- sibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l’impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Fattispecie relativa al conducente di una grossa moto, investito da un’autovettura, il quale aveva parcheggiato il mezzo sul lato destro della carreggiata, si era portato sulla sinistra, così ingombrando la sede stradale, e aveva effettuato maldestramente un’operazione sul cavalletto della moto; la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato concorso di colpa del motociclista nella misura del 50%).
Cass. civ. n. 5226/2006
In tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente.
Cass. civ. n. 12284/2004
Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’art. 2054 c.c., come possibile fonte di responsabilità, deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo e pertanto anche il veicolo sul quale sia in atto il compimento da parte del conducente di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non afferente alla circolazione la chiusura intempestiva dello sportello da parte del conducente, che aveva arrecato danno ad un soggetto intento a salire sul veicolo).
Cass. civ. n. 11471/2004
In tema di risarcimento dei danni derivanti dall’illecito previsto dall’art. 2054 c.c., qualora la circolazione del veicolo sia conseguente al furto, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l’azione dello impossessamento e la utilizzazione dell’auto per la circolazione da parte di terzi, familiari, dipendenti o malfattori
Cass. civ. n. 10482/2004
Con riguardo all’art. 2054, primo e secondo comma c.c., il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 (salvo che per il danno non patrimoniale da lesione di valori della persona umana costituzionalmente garantiti) è risarcibile a condizione che sia provata la colpa del conducente dell’autovettura, potendo a tali fini la prova di detta colpa fondarsi sulla presunzione legale di colpa a carico del conducente, con la conseguenza che di detto danno non patrimoniale risponde anche il proprietario, ai sensi del terzo comma dell’art. 2054. Per contro nell’ipotesi di cui al comma Quarto dell’art. 2054 c.c., configurandosi una responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, al fine del risarcimento del danno non patrimoniale, sempre nei limiti di cui all’art. 2059 c.c. (e quindi dell’art. 185 c.p.) è necessario che sia provato, con qualunque mezzo di prova ammesso dal rito civile, l’elemento psicologico del conducente o del proprietario, salvo anche in tal caso che si versi in ipotesi di valori costituzionalmente protetti, nella quale eventualità – venuta meno la limitazione posta dall’art. 2059 c.c. – la responsabilità oggettiva fonda non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma anche di quello non patrimoniale.
Cass. civ. n. 7500/2004
Nel caso di scontro fra veicoli, in favore del terzo trasportato trova applicazione l’art. 2054 c.c., primo comma che pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo; ne consegue che questi ha l’onere di provare la sussistenza di un fattore causale esclusivo o concorrente impeditivo della propria responsabilità
Cass. civ. n. 4754/2004
In virtù del disposto dell’art. 2054, ultimo comma, c.c., il proprietario o il conducente dell’auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento colpevole; tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel . qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, in caso in cui a carico di un veicolo si era verificata un’avaria, ed esso era stato tamponato non a causa dell’avaria, ma per il comportamento imprudente del conducente del veicolo che sopraggiungeva).
Cass. civ. n. 4353/2004
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata anche a titolo di cortesia può ottenere, a norma dell’art. 2055 c.c., l’integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell’altro veicolo, avvalendosi nell’un caso come nell’altro della presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c. e facendo valere, perciò, la responsabilità extracontrattuale, senza che spieghi rilevanza, ai fmi della responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, c.c., il fatto che la responsabilità del conducente venga accertata in concreto, in quanto il proprietario è comunque tenuto a risarcire il danno, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Cass. civ. n. 18941/2003
In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di aver effettuato una manovra di emergenza — anche se infruttuosa — per evitare il sinistro.
Cass. civ. n. 7777/2003
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento. L’utilizzabilità della presunzione postula pertanto l’infruttuoso espletamento dell’attività istruttoria richiesta, sicché il giudice non può farvi ricorso se siano rimaste inevase istanze probatorie.
Cass. civ. n. 8216/2002
In caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un’autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, ex art. 2043 c.c., nonché quella del proprietario e del conducente dell’autovettura, per la presunzione stabilita dall’art. 2054 c.c., atteso che nell’ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l’imputabilità dell’unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità.
Cass. civ. n. 1432/2002
In tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della
materia — al cui rispetto deve conformarsi la decisione equitativa al conciliatore — quello posto dall’art. 2054, secondo comma, c.c., in relazione all’art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell’uno, uguale a quello dell’altro.
Cass. civ. n. 200/2002
In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 primo comma c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l’art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno — non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l’accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento — il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell’art. 1227, c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.
Cass. civ. n. 13692/2001
L’affermazione definitiva della responsabilità penale del conducente di un veicolo che abbia investito una persona, pur se non ha efficacia di giudicato nei confronti del proprietario del veicolo medesimo che non abbia partecipato al processo penale, e pur se quindi può essere dallo stesso contestata, costituisce però elemento di fatto idoneo a rafforzare la presunzione legale di responsabilità civile posta dal primo comma dell’art. 2054 c.c. a carico del conducente, in solido con il proprietario del veicolo, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.
Cass. civ. n. 13393/2001
In caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie, comunale), l’esistenza di un divieto di transito sulla stessa non ne elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenza che dei danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il proprietario ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, c.c., nonché l’assicuratore, ove si tratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, giusta il disposto della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Cass. civ. n. 12751/2001
La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite «strisce pedonali» immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che all’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitbile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.
Cass. civ. n. 10609/2001
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale i responsabili in solido possono provare singolarmente la propria estraneità allo svolgimento causale dei fatti, essendo la solidarietà passiva scindibile, e, pertanto, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio solo alcuni dei presunti responsabili. Quanto poi al danneggiato, egli non può giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. per la prova a lui incombente sull’esistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate.
Cass. civ. n. 726/2001
A norma dell’art. 2054, terzo comma, c.c., il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solido con il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova che tale circolazione è avvenuta contro la sua volontà), risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo citato anche quando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo o del veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l’evento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario o conducente dell’altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell’evento dannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura è quella stessa del concorso di condotta colposa del conducente del veicolo di proprietà del danneggiato, sia essa concretamente accertata o presunta in applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c., per cui il proprietario (nonché il conducente) dell’altro veicolo è tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorso
di colpa a lui attribuibile; salva l’azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di sua proprietà per il risarcimento della residua parte del danno.
Cass. civ. n. 15847/2000
Nel caso di scontro di veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione, da parte di uno dei conducenti, del diritto di precedenza non è, per ciò solo, dispensato dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (in particolare, quello di ridurre la velocità agli incroci), potendo l’eventuale inosservanza delle dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Cass. civ. n. 13169/2000
Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell’azione giudiziaria, per il conseguimento dell’intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell’altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall’art. 1311 c.c. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di lui», senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l’adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell’altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa.
Cass. civ. n. 12524/2000
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. — che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi — risulta superata quando, all’esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l’altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.
Cass. civ. n. 5671/2000
In tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L’unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile. Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.
Cass. civ. n. 11744/1998
Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 990 del 1969, rientra anche l’istruttore del conducente munito del cosiddetto “foglio rosa”, giacché l’istruttore ha il potere ed il dovere di assistere l’allievo — conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l’osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l’istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato.
Cass. civ. n. 10629/1998
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 c.c. – che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio – può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 c.c. Pertanto, il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fmi dell’affermazione della re-sponsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all’art. 2054; ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (
ex art. 2043 c.c.), giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.
Cass. civ. n. 5983/1998
La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l’incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento.
Cass. civ. n. 8281/1996
Se il giudice di merito accerta la pericolosità e l’imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’art. 1227 comma primo c.c., con quella presunta del conducente, prevista dall’art. 2054 comma primo c.c.
Cass. civ. n. 9197/1995
Dal momento che l’art. 652 del nuovo c.p.p. sostanzialmente riproduce l’art. 25 del codice abrogato, tuttora vige il principio secondo il quale la sentenza penale che prosciolga l’imputato con formula dubitativa rende improponibile l’azione di risarcimento ai sensi dell’art. 2054 c.c. soltanto quando il dubbio attiene all’elemento oggettivo del reato o alla partecipazione ad esso dell’imputato, e non anche nel caso in cui il dubbio si riferisca all’elemento soggettivo, dal momento che il citato art. 2054 stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi. Presunzione che comporta l’onere a carico dei predetti di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con la conseguenza che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti materiali già accertati dal giudice penale, e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data, di ritenere, in via presuntiva, il pari concorso di colpa dei conducenti coinvolti nell’incidente, nella determinazione dell’evento dannoso.
Cass. civ. n. 1240/1995
La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea ma¬novra di emergenza.
Cass. civ. n. 981/1995
La responsabilità del proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale è esclusa, a norma dell’art. 2054, terzo comma, c.c., nel caso in cui il mezzo sia stato affidato, per riparazioni, ad un esercizio che pubblicamente e notoriamente svolga attività di autofficina e che presenti garanzie di serietà, da valutarsi ex ante e, cioè, con riguardo alle circostanze esistenti al momento dell’affidamento della vettura.
Cass. civ. n. 6395/1994
Poiché la responsabilità presunta del conducente del veicolo può essere esclusa, ai sensi dell’art. 2054 c.c., solo se risulti provato che quest’ultimo ha fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e che non avrebbe potuto, quindi, in alcun modo prevenirlo, nel caso di investimento di un pedone, che abbia attraversato la strada senza rispettare il segnale del semaforo, il conducente del veicolo non può limitarsi a provare che il pedone ha attraversato con il semaforo «rosso» mentre il veicolo giungeva da una distanza che non consentiva manovre di emergenza, ma deve anche dimostrare che il pedone, benché avvistato, non aveva tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada nonostante il divieto o, in altri termini, che il pedone ha iniziato l’attraversamento in modo così repentino che anche la dovuta sorveglianza della strada, da parte del conducente del veicolo, non sarebbe servita ad evitare l’incidente, atteso che tale attraversamento non è del tutto imprevedibile essendo astrattamente possibile che il pedone sia disattento o privo di riflessi adeguati.
Cass. civ. n. 2038/1994
L’accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all’art. 2054 c.c., quando l’impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura della incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell’evento.
Cass. civ. n. 5024/1993
In tema di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione stradale, il conducente la cui responsabilità civile sia esclusa, ai sensi dell’art. 2046 c.c., perché ritenuto incapace, senza colpa, di intendere e di volere nel momento del sinistro, non può essere considerato responsabile dei danni ove sia anche proprietario, del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 terzo comma c.c.
Cass. civ. n. 13015/1992
L’art. 2054 comma terzo c.c. prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui costituisce norma di eccezione e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica (art. 14 Preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati. Pertanto, nel caso di contratto di leasing automobilistico, il soggetto la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione obbligatoria e che non essendo considerato terzo è escluso, unitamente ai suoi discendenti, dai benefici dell’assicurazione ai sensi dell’art. 4 lett. a) e
b) L. n. 990 del 1969 (disposizione non più in vigore per quanto riguarda i discendenti a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 188/1991 della Corte costituzionale) non è l’utilizzatore del veicolo, ma il proprietario concedente, non rilevando la effettiva disponibilità, con la conseguenza che soltanto il proprietario concedente va considerato quale responsabile in solido con il conduttore del veicolo dato in leasing e soggetto all’onere probatorio di cui al terzo comma del citato art. 2054, senza che le eventuali clausole del contratto di
leasing automobilistico più favorevole al concedente, perché limitative della responsabilità di quest’ultimo, possano assumere validità nei confronti dei terzi, stante l’interesse pubblico che presiede la disciplina in esame.
Cass. civ. n. 3415/1988
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi — e, quindi, con esclusione del primo e dell’ultimo veicolo della colonna — il secondo comma dell’art. 2054 c.c., con conseguente presunzione
iuris tantum di colpa in uguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l’autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni.
Cass. civ. n. 2799/1988
Il passaggio in giudicato della sentenza, che, riconoscendo la pari responsabilità dei conducenti di due veicoli coinvolti in un incidente stradale, abbia accolto la domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato nei confronti di uno solo di detti conducenti, condannando questo, in forza della previsione di solidarietà di cui al primo comma dell’art. 2055 c.c., a risarcire per l’intero il danno subito dal terzo, comporta che l’azione della società assicuratrice del danneggiante condannato all’integrale risarcimento, volta a conseguire in via di regresso la metà di quanto erogato al danneggiato ai sensi della sentenza stessa, soggiace non alla prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell’art. 2947 c.c. ma alla prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 2818/1983
Nell’ipotesi di «tamponamento» di un veicolo cagionato dal mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, si deve escludere la presunzione di pari responsabilità posta dall’art. 2054 c.c., che è superata dalla colpa esclusiva del conducente del veicolo sopraggiunto, sul quale soltanto incombe l’onere della prova liberatoria, con la dimostrazione che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati, in tutto o in parte, da cause a lui non imputabili.
Cass. civ. n. 3038/1982
Per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2054, terzo comma, c.c., a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta «contro la sua volontà», richiedendosi, cioè, la esplicazione di un’attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva. La responsabilità del proprietario non può, pertanto, ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo, ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l’azione del ladro e la circolazione stessa. (Nella specie, la C.S. in base all’enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui è stata ritenuta insufficiente, al fine indicato, la prova che il proprietario di un autotreno, lasciando il veicolo in sosta, avesse provveduto ad interrompere il circuito di avviamento ed a chiudere a chiave le portiere, essendo rimasto accertato che i ladri si erano impadroniti del veicolo dopo essere venuti in possesso delle relative chiavi a causa dell’imprudenza e della negligenza del proprietario medesimo, il quale le aveva riposte all’esterno della cabina di guida, in un posto agevolmente accessibile, secondo una consuetudine nota a più persone e conoscibile da altri occasionalmente).
Cass. civ. n. 1019/1981
L’art. 2054, comma Quarto, c.c. — nello statuire che il conducente e il proprietario (o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili «in ogni caso» dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo — pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l’evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l’impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l’ordinaria diligenza.
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