Cass. civ. n. 11471 del 21 giugno 2004
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, disciplinata dalla legge n. 990/1969, non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c., che — escludendo dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi — non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, che invece si trova nelle leggi della Rca e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il terzo danneggiato con la evidente tendenza a rimuovere ostacoli per l'integrale e tempestivo ristoro dei danni soprattutto se lesivi della integrità psicofisica.
Testo massima n. 2
In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecito previsto dall'art. 2054 c.c., qualora la circolazione del veicolo sia conseguente al furto, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l'azione dello impossessamento e la utilizzazione dell'auto per la circolazione da parte di terzi, familiari, dipendenti o malfattori.