14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17397 del 8 agosto 2007
Testo massima n. 1
In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente. [ Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere — nella misura del 60 per cento — il concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore ].
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