Cass. civ. n. 10482 del 1 giugno 2004

Testo massima n. 1


Con riguardo all'art. 2054, primo e secondo comma c.c., il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 (salvo che per il danno non patrimoniale da lesione di valori della persona umana costituzionalmente garantiti) è risarcibile a condizione che sia provata la colpa del conducente dell'autovettura, potendo a tali fini la prova di detta colpa fondarsi sulla presunzione legale di colpa a carico del conducente, con la conseguenza che di detto danno non patrimoniale risponde anche il proprietario, ai sensi del terzo comma dell'art. 2054. Per contro nell'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 2054 c.c., configurandosi una responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, al fine del risarcimento del danno non patrimoniale, sempre nei limiti di cui all'art. 2059 c.c. (e quindi dell'art. 185 c.p.) è necessario che sia provato, con qualunque mezzo di prova ammesso dal rito civile, l'elemento psicologico del conducente o del proprietario, salvo anche in tal caso che si versi in ipotesi di valori costituzionalmente protetti, nella quale eventualità - venuta meno la limitazione posta dall'art. 2059 c.c. - la responsabilità oggettiva fonda non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma anche di quello non patrimoniale.

Testo massima n. 2


In tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale <em>ex</em> artt. 2059 c.c. e 185 c.p. il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e, se, ricorrendo i relativi profili di colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, attesa l'autonomia tra il giudizio penale e quello civile, in quest'ultimo il giudice deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana con i mezzi di prova peculiari del processo civile. Non è possibile peraltro l'estensione di detto principio alle ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva, in cui il legislatore non ha previsto una presunzione di colpa, essendo la responsabilità del danneggiante fondata solo sull'elemento materiale indipendentemente dal comportamento, pur diligente, del danneggiante. In tal ultimo caso pertanto per la risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che il giudice accerti anche la colpa al fine di ritenere sussistente il reato.