14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1019 del 19 febbraio 1981
Testo massima n. 1
L’art. 2054, comma quarto, c.c. — nello statuire che il conducente e il proprietario [ o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio ] sono responsabili «in ogni caso» dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo — pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del vizio o del difetto [ ed il relativo nesso di causalità con l’evento ], mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l’impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l’ordinaria diligenza.
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