Cass. civ. n. 14635 del 27 giugno 2014

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. (Omissis).

Testo massima n. 2


In tema di responsabilità da circolazione stradale obbligato in solido ex art. 2054 cod. civ. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91 e 196 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l’utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne discende che litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore in caso di danni da circolazione di veicoli, ex art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile), è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente, né assume rilievo che l’utilizzatore sia moroso nel pagamento dei canoni di leasing.

Normativa correlata